Autore: Tiziano Menduto
Categoria: Normativa

21/12/2018: Un intervento si sofferma sulla nascita del D.Lgs. 81/2008 e sull’evoluzione normativa della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il concetto di prevenzione e le caratteristiche della riforma del 2008.

 

Milano, 21 Dic – In relazione al decennale del Decreto 81 si susseguono in questi mesi molti convegni e seminari che propongono riflessioni sullo stato della normativa sulla salute e sicurezza in Italia. Riflessioni che devono partire, tuttavia, dalla conoscenza dell’evoluzione della normativa in Italia oltre che da un’analisi di come in questi decenni sia cambiato e stia cambiando il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che è caratterizzato sempre più, ad esempio, da aspetti come:

  • i processi di decentramento e frammentazione della grande impresa;
  • l’arrivo di lavoratori migranti;
  • l’invecchiamento della popolazione e della forza lavoro
  • la marcata individualizzazione dei rapporti di lavoro.

 

A ricordarlo e a presentare un utile excursus storico dell’evoluzione normativa in Italia in materia di SSL (salute e sicurezza sul lavoro) è un intervento al convegno “A dieci anni dal dlgs 81/08: bilanci e prospettive in una nuova etica del lavoro” che si è tenuto a Milano il 27 aprile 2018.

 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza

Nell’intervento “La nascita del Decreto 81/08 e l’impegno delle istituzioni”, a cura di Marco Masi (Comitato Tecnico Interregionale ITACA – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), viene presentato il percorso normativo dal 1700 ad oggi.

 

Ad esempio sono ricordate alcune caratteristiche delle normative degli anni ’50 (DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene sul lavoro”, …):

  • prevenzione basata su precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione;
  • difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico;
  • logica ‘oggettiva’ della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici;
  • scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali;
  • accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno”.

 

Si ricorda poi lo Statuto dei Lavoratori ( Legge 300/70) con le “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento”, dove all’articolo 9 si indica che “i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica”.

 

Si parla poi della Riforma Sanitaria (Legge 833/78), dell’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Unità Sanitarie Locali, Attività di prevenzione, Organizzazione dei servizi di prevenzione, Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni, …) e della successiva normativa di derivazione comunitaria, ad esempio:

  • D.Lgs. 277/91: Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore
  • D.Lgs. 626/94: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
  • D.Lgs. 459/96: Caratteristiche di sicurezza delle macchine
  • D.Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

 

Alcune caratteristiche del D.Lgs. 626/94 e delle nuove direttive CEE:

  • “Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela);
  • Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore);
  • Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …);
  • Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo;
  • Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose”.

 

Gli aspetti innovativi del decreto 81/2008

In relazione poi alle ricerche e alle attività di monitoraggio sull’applicazione del decreto 626 si è arrivati, anche dopo il gravissimo incidente alla Thyssen fra il 5 e il 6 dicembre 2007, alla pubblicazione – in attuazione della delega prevista dall’art. 1 Legge 123/2007 – il 30 aprile 2008 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, “un dispositivo di revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina prevenzionistica”.

 

Lo scopo della riforma è stato quello di “ridisegnare e revisionare la materia della salute e sicurezza sul lavoro, fino ad oggi contenuta in molteplici fonti promulgate in un arco di 60 anni, in un’ottica di sistema, nonché di aggiornare la normativa tenendo conto delle esperienze maturate e delle più recenti evoluzioni della organizzazione del lavoro” (306 articoli, 13 titoli,  51 allegati). Queste i principali punti innovativi:

  • Le finalità e le definizioni;
  • Il campo di applicazione;
  • Il sistema istituzionale;
  • Le misure generali di tutela;
  • Il sistema di rappresentanza;
  • Le misure di sostegno;
  • L’apparato sanzionatorio.

 

Riportiamo dall’intervento un breve riassunto grafico dello schema del decreto:

Senza titolo

Senza titolo

Nel D.Lgs. 81/2008 si ha la “definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi”.

 

Molte novità hanno riguardato il campo di applicazione, con l’applicazione del decreto, ad esempio, a tutti i Settori, pubblici e privati, a tutti i tipi di contratto e a tutti i tipi di lavoratore:

  • “Lavoratore subordinato con o senza retribuzione;
  • Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL;
  • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell’ente stesso;
  • Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa;
  • Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro;
  • Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT;
  • Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26);
  • Componenti dell’impresa familiare (si applica l’articolo 21)”.

 

Altre novità riguardano poi le “regole per le attribuzioni dei poteri, dei doveri e delle responsabilità all’interno di strutture complesse, con la specifica descrizione delle figure;

  • del datore di lavoro;
  • del dirigente;
  • del preposto”.

E completa il sistema la “descrizione dello strumento della delega di funzioni”.

 

C’è poi la valorizzazione delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo del medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Rimandiamo all’intervento che si sofferma su molti altri aspetti significativi o innovativi della nuova riforma del 2008: sistema informativo nazionale, progetto integrato sugli infortuni mortali e gravi, politiche di prevenzione con la scuola e l’università, Comitati regionali di coordinamento, modelli di gestione aziendale, sistema di qualificazione, …

 

Gli sviluppi futuri in materia di sicurezza

L’intervento si conclude poi con qualche piccola indicazione sugli sviluppi futuri, ad esempio con riferimento a:

  • “controlli puntuali e coordinati;
  • sanzioni ‘positive’;
  • incentivi economici;
  • interventi di promozione e facilitazione”.

 

Ed è infine importante “modificare il sistema di assegnazione degli appalti al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche della qualità della progettazione e della pianificazione della sicurezza”.

 

Tiziano Menduto